PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2643, numero 14), del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il certificato di eredità o di legato, da emettere con le modalità di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, in quanto compatibili».

Art. 2.

      1. All'articolo 2650, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in caso di successione mortis causa, il certificato di eredità o di legato».

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.